Legge e libertà di espressione /2
15 settembre 2007
La risposta del Dr. Nulla alle mie riflessioni sulla libertà di espressione fornisce un degno pretesto per continuare a riflettere. Tanto più degno che il Dr. Nulla si pone sullo stesso mio piano e accetta di affrontare la questione in termini realistici invece che valoriali. La mia realistica – per quanto provocatoria – domanda era la seguente: se un evento linguistico produce conseguenze che vogliamo evitare, è lecito sanzionare (alla fonte) l’evento linguistico? Partendo dal presupposto che sia più importante il concreto “bene comune” (o l’ancora più concreto “bene mio”) di quanto non sia l’astratto principio della libertà di espressione, ho risposto che una eventuale limitazione non avrebbe nulla di scandaloso; nulla, peraltro, che contraddica la nostra concezione di libertà. Non sto favoleggiando un regime totalitario, ma cercando di abbozzare delle linee-limite che vigono d’altronde già nella gran parte degli stati democratici, e persino previste dallo statuto di Amnesty International sulla libertà di espressione.
Un approccio realistico alla questione è necessario anche perché ciò che si guadagna sul piano della libertà formale (“sulla carta”) si rischia di perderlo su quello della libertà materiale (“sulla pelle”). Viceversa dunque, ciò che si perde de iure lo si potrebbe riguadagnare de facto. (Noto spesso, tra i progressisti e gli occidentalisti ad oltranza, un’irrazionale adorazione per la forma a scapito della realtà.)

Il mio ragionamento si basa sul semplice, ma contestabilissimo, assunto che in determinate situazioni sia più semplice agire sulla “causa prima” (l’espressione) che sulla “causa seconda” (la reazione); o che comunque sanzionando sia la prima che la seconda avremo maggiori possibilità di evitare la seconda. Una forma indiretta di sanzione della “causa prima” è già implicita nell’istituto della circostanza attenuante, che (se la si esamina con attenzione) è già una forma di limitazione della libertà di espressione. Un tifoso laziale che mi abbia preso a coltellate sarà sanzionato più debolmente laddove sia stato dimostrato che io avevo espresso l’opinione che sua madre passeggia sul raccordo anulare. E probabilmente conterà addirittura l’effettiva condotta della signora: se davvero è puttana che ci posso fare, ragazzo mio? E in questo caso la libertà di espressione intrattiene un certo sottile e metafisico legame con la questione della verità dell’espressione. Il diritto di dire cose false (o considerate false) è generalmente meno tutelato del diritto di dire cose vere, o ritenute vere. Forse dunque la circostanza attenuante non ha come effettiva funzione di attenuare la pena, ma piuttosto di distribuirla, di trasferirne un frammento su chi, esprimendosi, ha provocato la reazione.L’idea è che nell’espressione linguistica sussiste una responsabilità (morale) e una determinazione (causale) della reazione. Il Dr. Nulla risponde distinguendo tra “atto concreto” e “evento linguistico”, evidenziando il carattere diretto o immediato del primo, e quello indiretto e mediato del secondo. Questa sua distinzione opera appunto su due piani: il primo è quello causale, il secondo è quello morale. Li riformulerò a modo mio, cercando di avvicinarmi alla forma ideale del problema.

Sul piano causale, la distinzione del Dr. Nulla riguarda l’ineluttabilità della conseguenza. Se io affondo un coltello nel petto di un essere umano, ho (mettiamo) l’ottanta per cento delle possibilità che muoia. Può anche capitare che io sia un incompetente, e la mia vittima se la caverà con un polmone perforato. Invece, se pubblico una farsetta sul pontefice su Internet, le possibilità che un fervente papista venga a farmi fuori sono molto più basse. Ma questo, soltanto per contingenze storiche. Potremmo formulare una teoria politica del tipo: ha senso sanzionare un atto soltanto se la percentuale di rischio che implica è superiore ad una determinata percentuale, fissata arbitrariamente (ovvero politicamente). Uno stato che sovra-sanzionasse, al di là di ogni principio di economia, sarebbe uno stato (diciamo) totalitario o perlomeno paranoico. Le misure emergenziali hanno spesso questa caratteristica. In altri termini: se il legame causale tra A e B è più lasco, ha meno senso sanzionare A se si vuole evitare B; viceversa se questo legame è più stretto, ha più senso. Siamo sempre nel più crudo realismo. Come si vede, il problema non è l’opposizione (ab origine) tra linguaggio e realtà. Il fatto è piuttosto che solitamente – nella nostra esperienza – un evento linguistico ha conseguenza imprevedibili e ha percentuali di rischio basse.Tornerò però su questo “solitamente”: perché è proprio là dove la percentuale di rischio si alza (e la causalità si stringe) che io pongo la questione. (Ipotesi: lo stato democratico è conseguenza della pace sociale; là dove questa venisse a mancare, cadrebbero anche le condizioni per una regolazione democratica della vita civile.) (Un inciso: credo che ragionare solo in termini di “reazioni omicide” sia una inadeguata semplificazione dei problemi politici e sociali, come se la legge servisse soltanto a regolare questo aspetto della convivenza, ma per semplicità per ora continuiamo a usare questo esempio.)
Il Dr. Nulla nega che possa sussistere un legame causale determinante tra espressione e reazione. Si passa così al secondo piano, quello morale, e intendo con ciò il piano (precisamente giuridico) della responsabilità. Il Dr. Nulla sposta la responsabilità dal parlante all’agente, con l’intelligente introduzione del concetto di interpretazione. Egli sposta dal proferimento all’interpretazione il peso semantico e dunque il carico di responsabilità dell’evento linguistico. Si tratta di una posizione filosofica (che possiamo definire “relativismo ermeneutico”) che io vedo con particolare simpatia; una posizione che deve essere però attentamente temperata. Insomma, io distinguerei tra relativismo e nichilismo ermeneutico: il primo riconosce una tendenza a fluttuare del significato, il secondo asserisce l’assenza totale del significato. Si tratta di una versione estremista di decostruzionismo o di testualismo, da qualche parte ben oltre Derrida, Rorty e De Man. Cosa c’entra tutto questo? Beh, il fatto è che la stabilità semantica dell’evento linguistico riguarda anche la sua “stabilità pragmatica”. E dunque appunto la questione, sopra evocata, della percentuale di rischio, dell’im-mediatezza (e quindi dell’effettiva sussistenza) del legame causale. Se il senso viene prodotto dall’interprete, e non è contenuto nel testo, allora il testo ha effetti semantici e pragmatici imprevedibili, e dunque non è lecito stabilire un legame causale tra testo e atto. Sarebbe antieconomico sanzionare il primo per limitare l’occorrenza del secondo.
Spero di essere stato chiaro, e spero che la mia riformulazione sia adeguata, perché qui vorrei riprendere il filo della discussione. In effetti io parto da questi presupposti: a) che la stabilità semantica o pragmatica di un enunciato possa variare secondo i contesti; b) ergo, che la percentuale di rischio possa variare e diventare considerevole. Potremmo anche parlare di “condizioni di felicità” (ma sarebbe meglio dire d’infelicità) degli atti linguistici. Là dove si configurassero le condizioni di felicità per un determinato atto linguistico pernicioso, sarebbe lecito sanzionare l’atto linguistico. La sanzione non riguarda dunque il nudo testo, ma il suo proferimento in un determinato contesto (storico, sociale, geografico, istituzionale) che ne determina una “percentuale di rischio” avvicinabile alla causalità.

Vorrei concludere chiedendo al Dr. Nulla: se statisticamente risultasse che su dieci volte che si bestemmia la Madonna, otto volte muore un delfino, lei sarebbe disposto a proibire le bestemmie? Un delfino, Dr. Nulla! Un tenero e indifeso mammifero acquatico! Ma quest’ultima domanda, ovviamente, potrebbe essere soltanto un sofisma. O un vile ricatto. Forse dovrei portare degli esempi reali. Mi riservo il tempo di rifletterci, e di ritornare sul tema qualora il Dr. Brullo (o chiunque altro) se ne mostrasse interessato, e facesse dipendere dalla presenza o l’assenza di dati empirici la correttezza della mia argomentazione. E poi vorrei chiedermi, o chiedere a un giurista: quale soglia di percentuale di rischio dobbiamo considerare adeguata per sanzionare un atto, quale soglia vige in un ordinamento democratico, quale nel nostro?
Una breve risposta sul secondo argomento del Dr. Nulla: che sanzionare l’espressione (o la sua diffusione) non significa soffocare l’opinione; insomma, non si uccide un’idea. Io rispondo che non è questione di opinioni e d’idee. Insomma, io odio il Dr. Nulla e vorrei ucciderlo, ma non lo faccio, e finché non lo faccio, beh, certo c’è sempre il rischio, e magari prima o poi capiterà, però insomma, per adesso, vai in pace.
Commenti
l’attenuante della provocazione (ma la provocazione può essere anche un’esimente, in certi casi) non distribuisce la pena, perchè a stretto rigore la pena è solo quella imposta dallo stato e il provocatore non è punito se il suo comportamento non è reato. Si prende semmai atto di una distribuzione della colpa. Quanto al resto, nelle aule viene sempre fatta un’estenuante interpretazione della frase incriminata e del contesto sociale in cui è stata pronunciata, ma infilarsi nell’infinita casistica dei giudici è inutile ai fini che ti proponi. Lo stato, con la legge, presume e stabilisce che determinate espressioni sono pericolose, con certe conseguenze. La propaganda razzista è punita, è punita l’aopologia del fascismo: resta sempre da capire se la frase sia o no apologia, ma una volta appurato questo c’è la pena. Non è cioè possibile che i giudici dichiarino non punibile la propaganda fascista, sostenendo ad esempio che non esistono più le condizioni di fatto che rendevano questo comportamento probabile fonte di violenza (la ragione della pena è lì, come dici, proprio nella probabilità, dati certi tempi, che un certo atto produca certe conseguenze). Solo il legislatore potrebbe alterare questa previsione. I reati come l’ingiuria e la diffamazione tendono a proteggere l’onore ed il decoro, che sono beni “spirituali”: spirituali ma sempre beni giuridici, perchè “ogni oltraggio è morte”: dire che un insulto non fa male e non ha conseguenze materiali è puerile, perchè di certo produce determinate reazioni nella mente umana, del tutto materiali, visibili e anche in un certo modo misurabili. I concetti di onore e decoro però sono assai vaghi, mentre l’incitazione all’odio razziale e la propaganda fascista sono un poco più definiti: e proprio per questo si vede la loro inadeguatezza ai tempi. Se una norma stabilisse che non si può dire “negro”: che questa parola è vietata, sempre e comunque: come giudicheremmo questa legge? In un determinato periodo potrebbe essere sacrosanta: ma passati dieci anni forse no. Più è stretta la norma, più rapidamente invecchia e diventa strumento di ingiustizia, perchè l’offesa non è più percepita come tale e non provoca più pericolo. Siccome la legge si modifica troppo lentamente, non è ragionevole sanzionare comportamenti troppo definiti. D’altro canto, non è detto che la legge debba adeguarsi: potrebbe anche voler trasformare la società.
bellissimo post, che però non posso cogliere appieno causa gastrite.
quando sarò lucido, mi rifarò vivo.
[...] Un’altra risposta alle mie riflessioni sulla libert d’espressione (1, 2), da parte di Mauro de Zordo. Il problema sembra essersi spostato (e mi prendo il merito di averlo spostato, con l’aiuto del Dr. Nulla) alla questione dell’oggettivit dell’espressione linguistica, ovvero la stabilit semantica e pragmatica del messaggio. Riformulo i miei propositi mentre rispondo alle obiezioni, che in parte accolgo. [...]