Legge e libertà di espressione /3

Un’altra risposta alle mie riflessioni sulla libertà d’espressione (1, 2), da parte di Mauro de Zordo. Il problema sembra essersi spostato (e mi prendo il merito di averlo spostato, con l’aiuto del Dr. Nulla) alla questione dell’oggettività dell’espressione linguistica, ovvero la stabilità semantica e pragmatica del messaggio. Riformulo i miei propositi mentre rispondo alle obiezioni, che in parte accolgo.

1. Quando dico che “la libertà di un soggetto democratico consiste nella sua obbedienza alla legge” non sto citando Giuliano Ferrara (!) ma enunciando il fondamento dello stato di diritto. Ovviamente questo va preso con le molle: si sta sempre parlando di legge, ovvero di legge giusta, ovvero esercitata da un’autorità legittima. La prescrizione illegittima non è legge; il tiranno non è il sovrano. Questione di punti di vista, almeno dai tempi dell’elegantissima soluzione del paradosso dell’obbedienza nella teologia politica cristiana, da parte di Giovanni di Salisbury. La legittimità non è nulla che possa essere determinato in maniera oggettiva, nulla contro cui non si possa opporre la propria rivolta ermeneutica. Ma formalmente, le cose stanno in questo modo: come soggetto politico di un’autorità legittima sono libero in quanto soggiaccio alle norme emanate da essa. Si tratta di una delle tante versioni possibili della libertà, non certo l’unica. In questo caso sono libero come soggetto politico, ma non per forza come entità fisica, né come macchina desiderante (ma provate a immaginarla, una società di macchine desideranti). Può anche darsi che io non percepisca come legittima l’autorità dello stato nel quale vivo. Oppure, se mi trovo in carcere, che la mia libertà politica confligga con la mia libertà deambulatoria. Fatto sta che non si può azzerare la storia della filosofia del diritto, non si possono improvvisare norme e regolamenti sulla base dell’umore dell’epoca senza curarsi della coerenza dell’insieme. Come ho tenuto a fare notare, e lo ribadisco perché una certa distorsione prospettica potrebbe farmi passare per una specie di promotore della tirannide (vi vedo, avvoltoi), sto soltanto dimostrando a posteriori norme e istituti già vigenti in ogni stato democratico. Però insomma, quando mi dici che “il problema è decidere chi decide quali sono gli atti linguistici da censurare”, evidenziando quello scandaloso chi, mi lasci davvero sgomento: perché allora bisognerebbe anche chiedere chi decide che per votare devo usare la matita invece del pennarello. Ma scusa, chi vuoi che sia?

2. L’incertezza della stabilità semantica è un fatto, e nessuno intende negarlo. Io di sicuro no. Però non esageriamo, ci vuole un po’ di fede: il miracolo della comunicazione esiste! Ad ogni modo, dopo le prime obiezioni del Dr. Nulla ho creduto opportuno considerare come unità minima sulla quale discutere non la pura materia fonica o segnica, l’espressione de-contestualizzata, ma la coincidenza tra espressione e “condizioni di felicità“. Insomma, oggetto del diritto non sono i proferimenti ma gli atti linguistici. Così, si risolve automaticamente il problema della causalità tra evento linguistico e conseguenza pragmatica: le condizioni di felicità sono l’insieme delle situazioni extra-linguistiche che determinano l’effettività dell’atto linguistico. Ovvero, dal punto di vista legale, il fatto che un certo proferimento sia da considerare o meno un’infrazione o un crimine. Ovviamente rispetto alla pragmatica linguistica classica bisogna prevedere un modello probabilistico: una certa coincidenza tra evento linguistico e condizioni extra-linguistiche ha una certa probabilità di produrre tali conseguenze, e se la probabilità supera un certo valore è lecito intervenire. Ad esempio, se l’espressione è “Bisogna togliere di mezzo X” e le condizioni sono uno scambio di denaro tra un politico corrotto e un sicario della mala, la probabilità che l’atto linguistico causi la morte di X sono molto alte. Se invece la stessa espressione è pronunciata da un professore di matematica, si tratta soltanto di un’equazione. Ma questa “ambiguità” vuole forse dire che lo stato non deve sanzionare il mandante di un omicidio? Anche questa, però, è una limitazione della libertà di espressione. E’ dunque lecito riflettere sui criteri con i quali intervenire in questo ambito.

3. Però bisogna ammetterlo: la violenza linguistica mette in crisi la convivenza civile in modo molto più lento e meno immediato di quanto questo gioco mentale voglia fare sembrare, nelle situazioni di conflitto permamente o guerra civile latente (ad esempio, l’Europa dopo la Riforma). Insomma, il problema è che le percentuali di rischio potrebbero essere infinitesimali, o a termine troppo lungo per potere essere misurate o previste. Se così fosse, ed è possibilissimo, la mia argomentazione pseudo-raziocinante non porterebbe a nulla, o nulla di nuovo. Allora il problema è un altro, e riguarda le conseguenze indirette e a lungo termine. Per regolarle, il diritto non può fare riferimento ad altro che al proprio fondamento irrazionale e ideologico (in verità forgiato da secoli di utilissima “selezione naturale”): l’universo dei valori morali. Su questo piano, si tratta dunque di risolvere il conflitto tra due di essi: la tolleranza e la libertà di espressione. E non resta molto su cui argomentare.