L’originalità del crimine
10 luglio 2008
La pianificazione di una catastrofe, di un delitto, di una truffa, è senza dubbio “opera dell’ingegno”, e in quanto tale dovrebbe essere tutelata e il plagio perseguito. Sull’argomento, ricordiamo la proposta del giurista inglese John Austin di corrispondere agli autori di nuove fattispecie di reato i diritti maturati dal loro utilizzo giurisprudenziale (On crime considered as plagiarism, 1844, p. 122). La controversa filosofia di Austin era che la legge non dovesse punire il reato in quanto tale, ma l’occorrenza del reato come plagio del “reato originario”, storicamente verificato e giuridicamente codificato. In altri termini, ogni reato avrebbe dovuto essere ricondotto alla categoria del plagio e ogni diritto al diritto d’autore: questo per essere fedeli alla Lettera ai Romani, nella quale l’apostolo Paolo sostiene che il peccato imita la norma che lo proibisce ed è questa imitazione a costituirne il carattere riprovevole (“Non avrei conosciuto il desiderio, se la Legge non avesse detto: non desiderare”, Rom 7, 7). Il progetto di riforma del Common Law da parte di Austin s’interruppe tragicamente nel 1859, quando inspiegabilmente John Stuart Mill lo uccise soffocandolo con un pinguino. Omicidio originalissimo, per il quale la corte – estremo tributo alla visione di Austin – non poté condannare l’assassino.
Commenti
“un delinquente produce delitti”, etc. ma ora qualcosa di completamente diverso: la menzogna come segno di autenticità: http://wiki.openstreetmap.org/index.php/Copyright_Easter_Eggs